Articolo 1

(Costituzione) 1. E’ costituita, con sede in Portici (Napoli) alla via Addolorata n. 1, l’associazione di volontariato denominata “ARLIT -ASSOCIAZIONE REGIONALE LEUCEMIA INFANZIA TUMORI”- 2. I contenuti e la struttura dell’associazione ,che ha durata illimitata, sono democratici.

Articolo 2

(Finalita’) 1. L’associazione si propone l’adozione di qualunque iniziativa idonea a contribuire alla prevenzione ed alla cura delle malattie infantili da neoplasia e leucemia ed all’assistenza in genere di quei soggetti non abbienti affetti da dette malattie.All’uopo ,potra’: a) organizzare e gestire iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento sui problemi attinenti gli scopi organizzativi; b) creare ed animare strutture aventi ad oggetto mostre-studio itineranti alle problematiche connesse agli scopi organizzativi; c) collegare dette strutture con la comunita’ civile locale, perche’ esse non siano isolate; d) organizzare convegni, raduni ed incontri; al fine di intrecciare momenti preventivi con momenti curativi; e) collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, e con organizzazioni internazionali aventi analoghe finalita’, nell’ottica di perseguire gli sforzi organizzativi; f) raccogliere fondi da destinare alle attivita’ innanzi enunciate; g) stipulare convenzioni collegate ai fini da perseguire; h) svolgere attivita’ di qualsiasi genere, economiche e commerciali, connesse con le finalita’ sopra indicate , compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare o immobiliare e quant’altro necessario ed utile per la realizzazione diretta ed indiretta degli scopi organizzativi.

Articolo 3

(Organi) Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea degli aderenti; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario. Articolo 4 (Assemblea degli aderenti) 1. L’Assemblea e’ costituita da tutti gli aderenti all’associazione. 2. Essa e’ presieduta dal Presidente ed e’ convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. 3. La convocazione puo’ avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 4. In prima convocazione l’Assemblea e’ regolarmente costituita con la presenza della meta’ piu’ uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.In seconda convocazione e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. 5. Ciascuno aderente non puo’ essere portatore di piu’ di una delega. 6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. 7. L’Assemblea ha i seguenti compiti: a) eleggere i membri del comitato esecutivo; b) eleggere i componenti del Collegio dei probiviri; c) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti; d) approvare il programma di attivita’ proposto dal Comitato esecutivo; e) approvare il bilancio preventivo; f) approvare il bilancio consuntivo; g) approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’articolo16; h) stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Articolo 5

(Comitato esecutivo) 1. Il comitato esecutivo e’ eletto dall’Assemblea degli aderenti ed e’ composta da numero cinque a numero sette soci; esso puo’ cooptare altri tre membri, in qualita’ di esperti ,con solo voto consultivo. 2. il Comitato esecutivo si riunisce ,su convocazione del Presidente,almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Esso e’ validamente costituito con la presenza della meta’ piu’ uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. 4. Esso e’ validamente costituito con la presenza della meta’ piu’ uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti: a) fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione; b) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali; c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendone e coordinandone l’attivita’ ed autorizzandone la spesa; d) assumere il personale, nei limiti previsti dalla Legge 266/91’; e) eleggere il Presidente ; f) nominare il Segretario; g) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; h) nominare nella prima seduta il vice-Presidente; i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessita’ e di urgenza.

Articolo 6

(Presidente) 1.Il Presidente, che e’anche Presidente dell’Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, e’ eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. 2.Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 4 comma 3 e articolo 5 comma2. 3.Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’ Assemblea e del comitato esecutivo. 4.In caso di necessita’ e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo , sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva . 5.In caso di assenza ,di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

Articolo 7

(Segretario) 1.Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti; b) provvede al disbrigo della corrispondenza ; c) e’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo; d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo ,che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo; e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilita’dell’ organizzazione nonche’ alla conservazione della documentazione relativa ,con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti; f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformita’ alle decisioni del Comitato esecutivo; g) e’ a capo del personale.

Articolo 8

(Collegio dei probiviri) 1.Il Collegio dei probiviri e’ costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente . 2.Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti ,tra questi e l’ organizzazione o i suoi organi ,tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 3.Esso giudica ex bono et aequo senza formalita’di procedure. Il lodo emesso e’ inappellabile.

Articolo 9

(Collegio dei revisori dei conti) 1.Il Collegio dei revisori dei conti e’costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea .Esso elegge nel suo seno il Presidente. 2.Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli2403 e seguenti del Codice civile. 3.Esso agisce di propria iniziativa ,su richiesta di uno o degli organi oppure su segnalazione di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. 4.Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Articolo 10

(Gratuita’ delle cariche) 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite .Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 11

(Bilancio) 1.Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comotato esecutivo ,il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che decidera’ a maggioranza di voto. 2.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni,i contributi e i lasciti ricevuti. 3.Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Articolo 12

(Aderenti) 1.Sono aderenti all’associazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione e’ accolta dal Comitato esecutivo. 2.Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserva lo Statuto dell’Associazione.L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo. 3.Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione per : a)dimissioni volontarie; b)per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; c)per morte; d)per indegnita’ deliberata dal Comitato esecutivo. In quest’ultimo caso e’ ammesso ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva . 4.Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Articolo 13

(Diritti ed obblighi degli aderenti) 1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega ,di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’associazione. 2. Gli aderenti hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto ,di pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 14

(Quota sociale) 1. La quota associativa a carico degli aderenti e’ fissata dall’Assemblea. Essa e’ annuale, non e’ frazionabile ne’ ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualita’ di aderente. 2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni delle assemblee ne’ prendere parte alle attivita’ dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 15

(Risorse economiche) 1.L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivita’da: a)quote associative e contributive degli aderenti ; b)contributi dei privati; c)contributi dello Stato ,di Enti e di istituzioni pubbliche ; d)contributi di organismi internazionali; e)donazioni e lasciti testamentari; f)rimborsi derivanti da convenzioni; g)entrate derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali; h)raccolta fondi; i)rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo; l)organizzazioni di manifestazioni o partecipazioni ad esse. 2.I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo. 3.Ogni operazione finanziaria e’ disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Articolo 16

(Modifiche allo Statuto) 1.Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’associazione.

Articolo 17

(Scioglimento dell’Associazione) 1.In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuano ,dopo l’esaurimento della liquidazione,sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 18

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. FIRMATO:Miradossa Eugenio- Raussell Ciro-Miradossa Rosa-CONCETTA VALENTINO NOTAIO (sigillo).


La presente copia e’ conforme all’ originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Giugliano in Campania ,addi’ 18 luglio 1996.


Integrazione Statuto.

Oggi 01.02.2008 si riunisce a Portici (NA) alla Via Addolorata n. 01 presso la sede della associazione ARLIT – ASSOCIAZIONE REGIONALE LEUCEMIA INFANZIA TUMORI” l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione per approvare le seguenti modifiche allo Statuto dell’Associazione denominata ARLIT – ASSOCIAZIONE REGIONALE LEUCEMIA INFANZIA TUMORI” costituitasi in data 11.07.1996 per atto Notaio Concetta Valentino , notaio in Giugliano in Campania (NA) con studio in Giugliano in Campania (NA) alla Via Aniello Palombo n. 55, numero di repertorio 1446 – numero della raccolta 779 –

In seguito alle modifiche proposte ed approvate all’unanimità dai soci il nuovo STATUTO sarà così composto:

Art. 1 Costituzione

1. E’ costituita con la sede in Portici (NA) , via Addolorata n. 1, l’associazione denominata ARLIT – ASSOCIAZIONE REGIONALE LEUCEMIA INFANZIA TUMORI” – Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale Onlus), di seguito detta “ARLIT”

2. La ARLIT ASSOCIAZIONE REGIONALE LEUCEMIA INFANZIA E TUMORI: – è una associazione di volontariato, prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e per fine esclusivo di solidarietà sociale.

– persegue, operando su tutto il territorio nazionale, finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone , in particolare bambini, affetti da malattie infantili, da neoplasia e leucemia, all’assistenza in genere di quei soggetti non abbienti affetti da dette malattie.

– svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

– non distribuisce , anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse; – in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito , l’organismo di controllo, di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/1211996, ad altre Onlus con finalità analoghe o connesse al proprio scopo statutario o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

4. Per l’espletamento delle proprie attività potranno costituirsi sedi di coordinamento regionale.

5. L’associazione ha durata illimitata.

6. Il consiglio direttivo , con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o in altre città d ‘Italia.

Art . 2 Attività

1.La ARLIT Associazione Regionale Leucemia Infanzia Tumori” – Onlus svolge le seguenti attività:

- L’associazione si propone l’adozione di qualunque iniziativa idonea a contribuire alla prevenzione ed alla cura delle malattie infantili di neoplasia e leucemia ed all’assistenza in genere a quei soggetti non abbienti affetti da dette malattie:

- Realizza tutte quelle iniziative che, nell’ambito della cultura della solidarietà e dell’utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione e l’impegno per il diritto alla salute, relativamente alla cura delle malattie infantili di neoplasia e leucemia;

– Opera per dare visibilità ai disturbi suddetti e ai loro aspetti invalidanti, anche in ambito, lavorativo, attraverso la conoscenza, l’informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché l’individuazione di tutti gli strumenti utili alla tutela, alla guarigione ed alla prevenzione; promuove iniziative volte alla organizzazione di stand e quant’ altro sia necessario presso piazze centri commerciali, Enti pubblici e privati per la raccolta di prodotti alimentari da devolvere in beneficenza a famiglie bisognose o associazioni che assistono e aiutano persone bisognose.

– Fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro familiari, attraverso l’istituzione di servizi di ascolto telefonico, di gruppi di caccoglienza, di gruppi di auto mutuo aiuto e attraverso la diffusione di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati sia con strumenti tradizionali che attraverso internet;

– Promuove la conoscenza ed il riconoscimento della valenza terapeutica dei gruppi di auto mutuo aiuto. In questo ambito si prevede anche la collaborazione con altre associazione ed iniziative, rivolte alla risoluzione di esperienze di sofferenza e di disadattamento:

– Organizza interventi presso la comunità nazionale, europea ed internazionale, affinché si attivino misure economiche, legislative, di assistenza sociale e socio-sanitaria in genere, di inserimento e tutela in ambito lavorativo, per soggetti portatori dei suddetti disagi;

– Stimola la classe medica ed i settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure efficaci, relativamente ai disturbi suddetti, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento;

– Collabora con altre associazioni di volontariato ed onlus, italiane, europee ed internazionali, per l’elevazione della dignità umana dei soggetti bisognosi di cure e di affetto , per l’aumento della comprensione, della tolleranza e del sostegno dei disagi; per l’organizzazione di eventi ed, iniziative reciprocamente utili alla crescita ed alla visibilità delle singole esperienze associative;

– Ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sopra riportate;

– L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 Soci

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e\o fruiscono dei servizi della stessa associazione. L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell’associazione stessa. Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni. – I soci si suddividono in due categorie:

– Soci collaboratori;

– Soci ordinari;

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell’associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell’associazione.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci cessano di appartenere all’ associazione per: dimissioni volontarie; mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni volontarie entro l’anno di riferimento;

– violazioni gravi e ripetute delle norme del presente statuto, delle finalità associative, per comportamenti e atti offensivi, calunniosi e illeciti verso altri soci e l’associazione o per indegnità. Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art . 4 Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, a essere eletti nelle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative nell’ammontare e ne termini fissati dal Consiglio Direttivo. 3. E’ previsto per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Art . 5 Organi 1. Sono organi dell’associazione: – l’Assemblea; -il Consiglio Direttivo; – il Presidente; (eventualmente) il Presidente Onorario; -i Coordinamenti Regionali eventualmente costituiti. Art . 6 Assemblea 1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail); le convocazioni d’urgenza possono essere effettuate a mezzo telegramma almeno 7 giorni prima della riunione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o almeno 3 CR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In prima convocazione si considera l’assemblea validamente costituita con un minimo del 50% più uno dei soci iscritti e le delibere saranno valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei votanti.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. L’Assemblea ha i seguenti obblighi – eleggere il Presidente; – nel caso se ne ravvisasse la necessità, eleggere il Presidente Onorario; – eleggere i membri del Consiglio Direttivo; – approvare il programma di attività proposto dal CD; – redigere il bilancio o rendiconto annuale; – approvare il bilancio preventivo; – approvare il bilancio consuntivo; – approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; – delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione; – conferisce la qualità di socio onorario.

8. In considerazione dei problemi di movimento che hanno i soci, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere sostituite da video conferenze o da collegamenti telematici o con altri sistemi elettronici che assicurino la partecipazione dei soci alle delibere pur rimanendo in varie località dell’Italia.

Art . 7 Consiglio Direttivo

1. Il CD é investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’assemblea. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo tre membri ad un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante. Le delibare del consiglio direttivo sono valide quando assunte con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail) le convocazioni d’urgenza possono essere effettuate a mezzo telegramma almeno 3 giorni prima della riunione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del CD o almeno 3 CR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. I membri del CD decadono dall’incarico se si assentano immotivatamente per più di tre volte consecutive; il CD può autorizzare preventivamente un’assenza di un suo membro.

6. Il CD è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

p – su proposta del Presidente nomina il vice Presidente, il Tesoriere, il segretario ;

-assume il personale;

– assegna al proprio interno e, eventualmente all’esterno, incarichi concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione;- fissa le norme per il funzionamento dell’associazione; a tal fine potrà essere redatto apposito regolamento;

- sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci ; – ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’ associazione;

– approva le richieste di costituzione e gli statuti dei CR.

Art . 8 Presidente e Presidente Onorario

1. II Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, è eletto da quest’ultima.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art6,comma 4 e 7, comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Sono escluse dalla legale rappresentanza del Presidente le attività promosse dai CR di cui sono responsabili i rispettivi Segretari.

4. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del CD.

5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente o dal componente del CD più anzianodi età.

7. Nel caso l’Assemblea dei Soci eleggesse il Presidente Onorario quest’ ultimo svolgerebbe mansioni di rappresentanza dentro e fuori l’associazione. L’istituto della legale rappresentanza rimarrebbe disciplinato dal comma 3 del presente articolo.

Art. 9 Vice Presidente, Tesoriere, Collaboratori Locali (CL) e Comitato dei Consulenti Scientifici (CCS)

1. Il vice Presidente eletto dal CD nel proprio ambito e su proposta del Presidente, sostituisce quest’ultimo in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. L’intervento del solo vice Presidente costituisce per tutti la prova della pacifica temporanea sostituzione del Presidente.

2. II Tesoriere eletto dal CD è colui che cura la gestione finanziaria dell’associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso effettua la tenuta dei libri societari (Libro dei verbali delle Assemblee e libro Soci) e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo entro il mese di marzo e quello preventivo entro il mese di ottobre, accompagnandoli da idonea relazione contabile. La persona delegata al compito di Tesoriere può rivestire anche altre cariche all’interno della Onlus purchè ottenga il consenso della maggioranza degli iscritti.

3. I Collaboratori Locali sono soci che il CD nomina e revoca come rappresentanti della Arlit a livello provinciale o di zona. I CL hanno il compito di coordinare l’attività dei gruppi e dei soci nella loro zona ed essere da tramite con gli organismi dirigenti. Dove le condizioni organizzative lo permettono è auspicabile che il CL costituisca un coordinamento locale composto dai facilitatori e dai soci attivi per la gestione comune di tutte le attività locali quali intervisione, supervisione, rapporti ,con i terapeuti,iniziative pubbliche, tesseramento, accoglienza,ecc.

4. Il comitato dei Consulenti Scientifici è un organismo di professionisti, scelti dall’associazione, di cui essa si avvale per consulenze specializzate e per garantire la qualità dei propri interventi in ambito sociale, per promuovere la ricerca e per tutte le iniziative volte a promuovere i fini associativi.

Art. 10 Coordinamento Regionale

Le realtà regionali che abbiano almeno 3 città con gruppi ARLIT o non meno di 30 iscritti, possono chiedere al Consiglio Direttivo di valutare la possibilità di costituirsi in Coordinamento Regionale. II CR deve essere formalmente costituito nei termini di legge e dovrà vedere rappresentato al suo interno tutte le realtà Arlit della regione. Finalità e obiettivi sono i medesimi della Arlit nazionale. Prima della costituzione, lo statuto del CR, elaborato sulla traccia del presente,deve essere approvato da lCD.

2. L’autonomia d’azione del CR riguarda tutte le attività di carattere locale sia interne che esterne. II CR, nella persona del Segretario, dovrà comunque portare a conoscenza del CD e del Presidente le attività e le iniziative di rilievo che intende promuovere con l’invio di relazioni periodiche. . Il CD potrà assegnare ad un CR l’onere di organizzare iniziative o–riunioni di carattere nazionale

3. I CR eleggeranno al proprio interno, secondo statuto, un Segretario di Coordinamento Regionale che diventerà membro del CD a tutti gli effetti e legale rappresentante del CR medesimo.

4. Per garantire l’ autosostenibilità delle iniziative promosse dai CR, il CD definirà in accordo con i medesimil’assegnazione del 50% delle quote associative provenienti dalla regione nonché parte dei fondi raccolti localmente dal CR.

Art . 11 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due da scegliersi tra i soci ordinari o tra quelli onorari.

Art .12 Durata delle cariche e modalità di elezione

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

3. Ciascun socio ordinario può candidarsi a qualsiasi carica sociale. Il CD emanerà apposito regolamento per le candidature e per le elezioni entro 3 mesi dalla convocazione dell’assemblea elettiva.

Art .13 Risorse economiche

1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quote associative;

– contributi dei privati e contributi degli soci;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– introiti derivanti da convenzioni;

– introiti derivanti dalle attività commerciali prevalentemente relativi alla vendita di libri, opuscoli, pubblicazioni varie e “gadget” concernenti l’attività associativa.

– introiti derivanti dall’attività formativa svolta sia direttamente che indirettamente.

– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal CD.

Art. 14 Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal CD, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del CD i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il rendiconto deve coincidere con l’anno solare.

Art. 16 Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dei soci da uno degli organismi dirigenti o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea. Art. 17 Norme di rinvio 1. Tutte le disposizioni di carattere generale inserite in questo statuto verranno disciplinate da apposito regolamento elaborato dal CD.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 18 Norma transitoria

1. L’introduzione del presente statuto prevede la sostituzione degli organismi dirigenti in carica che manterranno la carica fino alla nomina di nuovi organismi dirigenti che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data del presente atto.


Direzione regionale della Campania-settore accertamento Ufficio Controlli fiscali provvedimento n° 2008/ 6851

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

ACCERTA

la sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS nei confronti dell’Associazione ARLIT – ASSOCIAZIONE REGIONALE LEUCEMIA INFANZIA TUMORI (C.F. 94154050630), con sede in Portici (NA), Via Cortile Addolorata n. 1

– rappresentata da Miradossa Eugenio (C.F. MRDGNE68S 17G902B), residente in Portici (NA), Via Cortile Addolorata n. 1

DISPONE

ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, n. 266, l’iscrizione dell’Ente all’Anagrafe Unica delle Onlus.

MOTIVAZIONI

Con comunicazione pervenuta a questa Direzione Regionale in data 13 febbraio 2008 – registrata al Prot. n. 6831 – l’Associazione ARLIT – ASSOCIAZIONE REGIONALE LEUCEMIA INFANZIA TUMORI ha inteso ottenere l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS e le conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni. Dall’esame dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente, trasmessi unitamente alla predetta comunicazione, si è riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 e 62; Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 4, comma 3; Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10 e seguenti;

D.M. 19 gennaio 1998, di approvazione del modello di comunicazione;

D.M. 18 luglio 2003, n. 266 recante il “Regolamento concernente le modalità diesercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso delladenominazione di ONLUS”.

Avvertenze

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale diNapoli entro 60 giorni dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini del periodo feriale (1 agosto – 15 settembre). E’ obbligatoria l’assistenza tecnica in giudizio da parte di un difensore abilitato, così come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il ricorso in bollo di € 14,62 è proposto mediante notifica a questa Direzione Regionale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure medianteconsegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

1. entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, il ricorrentedovrà costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la segreteria della CommissioneTributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Commissione Tributaria Provinciale competente: NAPOLI

Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell’atto per l’esercizio del potere di autotutela:

Direzione Regionale della Campania – Ufficio Controlli Fiscali.

Responsabile del procedimento: Capo Ufficio Controlli Fiscali – Dr. Claudio Vollono.

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(Ai sensi dell’art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell’Ufficio Postale di: Napoli

tramite raccomandata con avviso di ricevimento N. RD76267664307-3

Napoli,lì 17 marzo 2008

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola Paziani